Articolo 14

La legge n. 68/1999 prevede l’obbligo di assunzione di almeno 1 lavoratore disabile per le aziende che hanno dai 15 ai 35 dipendenti e di 2 lavoratori nella fascia da 36 a 50 dipendenti. Quelle con più di 50 dipendenti devono, invece, riservare il 7% dei posti in favore delle categorie protette. Le convenzioni art. 14 sono uno degli strumenti a disposizione delle imprese private per adempiere agli obblighi del collocamento mirato.

Sottoscrivendo tale accordo, un’impresa soggetta agli obblighi di legge, si impegna ad affidare una commessa di lavoro (ad esempio esecuzione di servizi di pulizia, manutenzione del verde, assemblaggio ecc.) ad una cooperativa sociale di tipo B, o ad un’impresa sociale, che, per l’esecuzione del lavoro, impiegherà propri dipendenti con disabilità particolarmente fragili.

L’impresa committente potrà, in tal modo, conteggiare tali lavoratori a copertura di una parte dei propri obblighi. Tale accordo potrà avere una durata minima di 1 anno e massima di 5 anni.

Lo scopo di questo tipo di accordo è incentivare l’integrazione lavorativa di persone con disabilità particolarmente fragili, inserite in contesti protetti e con figure professionali dedicate quali sono le cooperative di tipo B.